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16/07/2020 Vedi Aggiornamento del 11/02/2021
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Foto: kantver©123RF.com
16/07/2020 – Documenti da presentare prima di iniziare i lavori, asseverazioni e certificazioni rilasciate da professionisti abilitati, modalità di pagamento e documenti da conservare per eventuali controlli. Sono gli adempimenti necessari per usufruire del
senza incorrere in intoppi.
La
bozza di decreto interministeriale
, attuativa del
, messa a punto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, inizia a delineare le regole applicative per poter accedere alla detrazione potenziata.
Il testo, che rappresenta una prima bozza e sarà quasi sicuramente soggetto ad ulteriori modifiche, contiene inoltre i
tetti di spesa e i massimali di costo
per gli interventi che accedono a Superbonus, Ecobonus e Bonus facciate.
Sarà necessario presentare al
Comune
, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla richiesta del titolo abilitativo, la
relazione tecnica
prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/2005. Si tratta di una relazione attestante che il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici. Questo adempimento non sarà richiesto in caso di installazione di una pompa di calore di potenza termica fino a 15 kW e di sostituzione di un generatore di calore a bassa efficienza.
Bisognerà inoltre acquisire l'
asseverazione
di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti e la congruità delle spese da sostenere.
Prima dei lavori, è inoltre necessario acquisire un attestato di prestazione energetica (
APE
) che fotografi la situazione di partenza dell’edificio. Secondo la bozza del decreto, l’APE potrà essere rilasciato da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
Gli
APE
redatti per
edifici con più unità immobiliari
, si legge nella bozza, saranno chiamati “convenzionali”. Dovranno essere predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Gli indici di prestazione energetica si calcoleranno a partire dagli indici delle singole unità immobiliari. L’indice di prestazione energetica dell’intero edificio sarà determinato calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Per gli interventi sugli impianti, se previsto, sarà anche necessario acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
Dopo aver realizzato gli interventi, dovrà essere acquisito un altro
APE
che misuri il risultato raggiunto.
Le spese dovranno essere pagate con
bonifico bancario
o postale
“parlante”, dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente dovrà
trasmettere all’Enea
i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi. I dati da indicare sono quelli contenuti negli allegati C e D alla bozza del decreto. Si tratta di elementi che servono ad identificare la tipologia dell’edificio o di impianto su cui sono stati realizzati i lavori e il contribuente che sostiene le spese.
All’Enea bisognerà infine trasmettere l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Tutti i documenti dovranno essere conservati dal contribuente ed eventualmente esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli.
11/02/2021 Vedi Aggiornamento del 22/02/2021
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Foto: barmalini © 123rf.com
11/02/2021 - Per avere diritto al superbonus 110% occorre pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Lo ha precisato dell’Agenzia delle Entrate richiamando la
e ricordando che
si possono utilizzare i bonifici già predisposti
dagli istituti di pagamento
per l’ecobonus
o per la detrazione prevista per gli
interventi di recupero
del patrimonio edilizio.
Invece, i soggetti che esercitano
attività
d’impresa
non hanno l’obbligo
di pagare mediante bonifico.
Sui bonifici, al momento dell’accredito dei relativi pagamenti, viene applicata una
ritenuta d’acconto
(attualmente
dell’8%
). Qualora la
non completa compilazione
del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo - chiarisce l’Agenzia -, per non perdere il diritto all’agevolazione,
occorre ripetere il pagamento
mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti.
L’occasione per ribadire le regole per il corretto pagamento è stata la domanda di un contribuente che ha chiesto se dovesse rifare il pagamento perché nel bonifico fatto per pagare interventi agevolabili con il superbonus 110%
non aveva indicato il numero di fattura
e temeva, quindi, di perdere l’agevolazione.
L’Agenzia ha risposto che
non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento
poiché la mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.
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Foto: Pattanaphong Khaunkaew©123RF.com
22/02/2021 – L’acquirente di una casa antisismica ha diritto al Superbonus sul prezzo di acquisto e, di conseguenza, può ottenere lo sconto immediato in fattura. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, che ha ricordato anche i limiti dell’agevolazione.
Rispondendo ad una domanda, posta da un contribuente alla posta di Fisco Oggi, l’Agenzia ha ricordato che il Superbonus si applica alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (come individuate dall’
) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. La detrazione si calcola su un tetto di spesa di 96mila euro.
Oltre a beneficiare direttamente della detrazione Irpef, l’acquirente può optare per lo sconto immediato sul prezzo di vendita o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%
Tra tutte le opzioni a disposizione del contribuente, quella dello sconto immediato sul prezzo di vendita può rappresentare la scelta più conveniente. Tuttavia, ci sono dei limiti.
Con il
, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che lo sconto è pari alla detrazione spettante, ma l’importo massimo dello
sconto
non può superare il
corrispettivo dovuto
.
A fronte dello sconto praticato, al
fornitore
è riconosciuto un
credito d’imposta
pari alla detrazione spettante.
Per fare un esempio, ipotizzando che il prezzo di un immobile ammonti a
70mila euro
, l’acquirente potrà beneficiare di uno sconto massimo pari a 70mila euro, mentre il venditore avrà diritto ad un credito di imposta pari a 77mila euro (110% di 70mila).
Se, invece, il prezzo di un immobile ammonta a
300mila euro
, lo sconto massimo che potrà essere praticato sarà pari a
105.600 euro
(110% di 96mila euro, che rappresenta il tetto massimo della detrazione).
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